Il procedimento di autoconvocazione si rivela, in alcuni casi, l'unica scelta percorribile dai condòmini qualora l'inerzia dell'amministratore, colpevole di non aver provveduto alla convocazione dell'assemblea (ordinaria o straordinaria), minacci di arrecare problemi agli stessi.
L'art 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede che l'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria, possa essere convocata, in via straordinaria, dall'amministratore o da almeno due condòmini che rappresentino (almeno) un sesto del valore dell'edificio.
La procedura è relativamente semplice: in primo luogo i condòmini dovranno invitare l'amministratore a convocare l'assemblea, specificando nella richiesta i punti da inserire all'interno dell'ordine del giorno; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta i condòmini potranno procedere direttamente all'autoconvocazione; questa fase è particolarmente delicata poiché si dovrà prestare attenzione ad inviare la predetta comunicazione a tutti i proprietari (o usufruttuari se aventi diritto).
Laddove manchi l'amministratore, invece, l'assemblea potrà essere convocata su iniziativa di ciascun condòmino.
È consigliabile inviare l'avviso di convocazione assembleare mediante raccomandata semplice, predisponendo contestualmente n. 2 distinte postali da consegnare all'ufficio da cui si invieranno le raccomandate, che fungeranno da prova documentale dell'avvenuto invio.
È importante ricordare che l'avviso di convocazione dovrà pervenire nella disponibilità dei condòmini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.
Si consiglia, altresì, chiarezza e sintesi nell'esposizione dei punti di cui all'ordine del giorno.
dott. Daniele Pallotta - Davide Ferrante Costanza